Art. 4.

      1. Le procedure di commercializzazione di cui all'articolo 3 sono poste in essere dall'associazione o dalle associazioni, di seguito denominate «leghe professionistiche», di cui fanno parte, in qualità di associate di diritto privato, le società sportive. I contratti stipulati all'esito di tali procedure hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.